La norma che disciplina l’IMU sull’area fabbricabile “pertinenziale” ha subito un’importante modifica con l’introduzione della “nuova” imposta a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 741, lett. a) della Legge n. 160/2019, per usufruire dell’esenzione da imposta, l’area deve essere qualificata come pertinenza urbanistica e, quindi, accatastata unitamente al fabbricato a cui è destinata (“Ai fini dell'imposta valgono le seguenti definizioni e disposizioni: a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale …, considerandosi parte integrante ... l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente”).
Per maggiore chiarezza della fattispecie impositiva in questione, si analizza il recente arresto della giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. trib., 8 maggio 2023, n. 12226), sebbene riferito ad annualità di imposta antecedenti la modifica normativa.